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REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE “MUSEO E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA DEPORTAZIONE E RESISTENZA – LUOGHI DELLA MEMORIA TOSCANA”

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15.03.2012

Sede in 59100 Prato (PO), Via di Cantagallo 250,
Tel. & Fax +39 0574 461655, Tel. +39 0574 470728
Email: info@museodelladeportazione.it
Sito web: www.museodelladeportazione.it
C.F. & P.IVA 02052900970

Dopo la costituzione della Fondazione MUSEO E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA DEPORTAZIONE E RESISTENZA – LUOGHI DELLA MEMORIA TOSCANA in data 26 gennaio 2007, il Consiglio di Amministrazione approva il seguente Regolamento in attuazione e completamento dello Statuto (come previsto dall’art. 24), in conformità con quanto disposto dal D.M. 10 maggio 2001, “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei” (art. 150, comma 6, D. L.vo 112/1998), del piano di lavoro avviato dalla Regione Toscana in attuazione del decreto citato con L.R. n.21 del 25 febbraio 2010 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali e relativo DPRG n.22/R del 6 giugno 2011 “Regolamento di attuazione della Legge regionale 25 febbraio 2010, n.21”.

Il Museo della Deportazione e Centro di Documentazione della Deportazione e Resistenza di Prato è nato nel 2002 come Museo del Comune di Prato e successivamente i beni mobili e le collezioni sono stati conferiti alla Fondazione costituitasi nel 2007 con tutti Comuni della Provincia di Prato, le Associazioni ANED di Prato, ANPI Provinciale e la Comunità Ebraica di Firenze come primi fondatori.

Premessa

Capo I – Princìpi di gestione
Art. 1 – Piano Annuale e Piano Pluriennale

Capo II – Gestione finanziaria, Gestione del patrimonio e degli spazi.
Art. 2 – Bilancio
Art. 3 – Patrimonio del Museo
Art. 4 – Inamovibilità degli oggetti e prestiti esterni
Art. 5 – Utilizzo esterno dei contenuti audiovisivi del percorso museale
Art. 6 – Disciplina d’uso della Sala Conferenze
Art. 7 – Disposizioni per la sicurezza
Art. 8 – Disposizioni per il rispetto della privacy

Capo III – Ordinamento interno: poteri e funzioni gestionali
Art. 9 – Presidente
Art. 10 – Consiglio di Amministrazione
Art. 11 – Comitato Scientifico
Art. 12 – Direttore
Art. 13 – Personale

Capo IV – Rapporti con il pubblico
Art. 14 – Servizi al pubblico
Art. 15 – Carta dei servizi
Art. 16 – Sito Internet
Art. 17 – Collaborazioni, promozione e partecipazione
Art. 18 – Raccolta dati e osservazioni dei visitatori

Capo V – Disposizioni finali
Art. 19 – Entrata in vigore e pubblicazione

Premessa

La Fondazione, persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, riconosciuta dalla Regione Toscana come personalità giuridica di interesse regionale con decreto n. 551 del 19.02.2008 ed iscritta in data 21.02.2008 al n. 610 del registro regionale delle persone giuridiche private, cura la gestione e la valorizzazione del Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza di Prato e ne assicura il funzionamento; si propone inoltre come promotrice, nell’ambito delle sue finalità, di progetti di ricaduta regionale.

A tal fine, la Fondazione promuove e realizza l’insieme dei servizi e delle opere necessari a sviluppare pienamente la sua vocazione a divenire polo di ricerca, di documentazione e di divulgazione della conoscenza dei “luoghi di memoria” dei crimini del nazifascismo e dei processi storici che videro la nascita e l’affermarsi in Europa: del fascismo e del nazismo; delle persecuzioni razziali, politiche e religiose; della deportazione e della realtà dei campi di concentramento e di sterminio; delle lotte di resistenza e di liberazione. Con particolare riferimento alla città di Prato, al territorio regionale, ma con attenzione alla dimensione nazionale ed europea.

In particolare, nelle attività di gestione rientrano:
– Il reperimento e l’utilizzo delle risorse economiche e finanziarie;
– la conservazione dei beni, mobili e immobili, ricevuti a qualsiasi titolo, la loro manutenzione;
– la valorizzazione di oggetti e cimeli ritenuti idonei all’esposizione, eventualmente donati al Museo;
– l’organizzazione del personale e il funzionamento dei servizi di assistenza culturale, di accoglienza;
– la fruizione pubblica dei beni, concorrendo al perseguimento delle finalità di valorizzazione.

Nelle attività di valorizzazione rientrano:
– La conservazione fisica dei beni mobili e immobili e della loro sicurezza, integrità e valore;
– il miglioramento dell’accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;
– la fruizione dei beni da parte delle diverse categorie di utenti;
– l’organizzazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche, anche in collaborazione con università e istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere;
– l’organizzazione di attività educative e formative, anche in collaborazione con istituti di istruzione, istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere;
– l’organizzazione di mostre, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

Tra i progetti che la Fondazione si propone di realizzare rientrano, come previsto dall’articolo 6 comma 2 dello Statuto, attività a sostegno dell’impegno di Regione, Comuni, Province, Istituti scolastici e associazioni, quali viaggi di studio e programmi di riflessione culturale e divulgazione storica sui temi di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211 “istituzione del Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.

Capo I - Princìpi di gestione

Art. 1 – Piano Annuale e Piano Pluriennale
1) L’attività della Fondazione è organizzata sulla base di un Piano Annuale e di un Piano Pluriennale, quali strumenti essenziali per realizzare la gestione integrata e funzionale della struttura. Entro il 30 Novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva un documento programmatico annuale relativo all’attività da svolgersi nell’esercizio successivo.
2) Del Piano Annuale fanno parte tutti i servizi e le attività necessari e/o opportuni al fine di realizzare le finalità previste all’art. 6 dello Statuto e la gestione integrata e funzionale della Fondazione. Vi sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la manutenzione ordinaria e straordinaria; la gestione delle risorse umane; i servizi di assistenza e accoglienza al pubblico; le attività educative e formative, di comunicazione e promozione e ogni altra iniziativa volta alla realizzazione delle finalità espresse all’art. 6 dello Statuto.
3) Il Piano Pluriennale definisce il programma delle attività della Fondazione previste e prevedibili in relazione alle risorse disponibili, e viene aggiornato in funzione della effettiva disponibilità delle risorse stesse.
4) Sono possibili attività aggiuntive e iniziative speciali non previste dai Piani, purché ne sia garantita la copertura economica.

Capo II - Gestione finanziaria, Gestione del patrimonio e degli spazi.

Art. 2 – Bilancio
Il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo sono predisposti e approvati secondo le previsioni degli artt. 21 e 22 dello Statuto.

Art. 3 – Patrimonio del Museo
1) Il patrimonio del Museo è costituito da 31 oggetti, di prevalente valore simbolico, conferiti dall’ANED sez. di Prato, inseriti nel percorso museale liberamente accessibile ai visitatori, negli orari stabiliti.
2) Il materiale del Museo è registrato in apposito inventario, aggiornato in caso di nuove donazioni.
3) La Fondazione garantisce l’inalienabilità degli oggetti conferiti.
4) Il patrimonio è inalienabile, in caso di estinzione della Fondazione e di conseguente liquidazione del patrimonio, i beni ad essa conferiti, come risultanti dall’atto costitutivo, saranno restituiti a coloro che li hanno conferiti. I beni acquisiti successivamente saranno devoluti al Comune di Prato, come da art. 23 dello Statuto.

Art. 4 – Inamovibilità degli oggetti e prestiti esterni
1) Nessun oggetto del Museo può essere allontanato dalla sua sede se non per restauro o mostra e, comunque previa autorizzazione scritta del Direttore della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di valutare ed eventualmente ammettere il prestito, sia in Italia che all’estero, in caso di mostre ed esposizioni di particolare rilevanza quando il fine culturale sia tale da valorizzare il patrimonio museale stesso.
2) Gli oggetti concessi in prestito devono essere assicurati a cura e a carico del soggetto richiedente. Il trasporto è a carico del richiedente.
3) L’ente richiedente si farà carico di ogni spesa inerente il prestito e dovrà fornire tutte le garanzie necessarie per il trasporto, la collocazione, la conservazione e la riconsegna dell’oggetto prestato.
4) La spedizione avrà luogo previa consegna alla Fondazione della polizza assicurativa richiesta.

Art. 5 – Utilizzo esterno dei contenuti audiovisivi del percorso museale
Il Direttore decide in merito all’utilizzo in ambienti esterni al Museo stesso del materiale audiovisivo che compone il percorso museale.

Art. 6 – Disciplina d’uso della Sala Conferenze
Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, con deliberazione del 22 giugno 2010, che la Fondazione si riserva di concedere l’utilizzo della Sala Conferenze ad eventuali richiedenti solo nel caso in cui l’evento venga realizzato in collaborazione con la Fondazione stessa, abbia quindi ottenuto il benestare del Direttore, e sia attinente alle finalità della Fondazione come definite nello statuto all’art.6.

Art. 7 – Disposizioni per la sicurezza
1) La Fondazione adotta tutte le procedure previste dalla normativa vigente in materia per garantire la sicurezza degli oggetti custoditi (anche attraverso il funzionamento di un sistema di allarme collegato con la Polizia Municipale) nonché l’incolumità degli addetti e dei visitatori. Tutti coloro che, a vario titolo, frequentano il Museo sono tenuti a rispettare le disposizioni previste dal responsabile per la sicurezza, pena l’immediato allontanamento dal Museo stesso.
2) La Fondazione sottoscrive una polizza di assicurazione RC contro i danni a terzi che possono determinarsi all’interno degli spazi della Fondazione e/o durante attività in spazi esterni promosse dalla stessa. Art. 8 – Disposizioni per il rispetto della privacy Tutti i dati personali che vengono acquisiti dalla Fondazione sono soggetti alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di rispetto della privacy e di tutela dei dati personali (D.lgs. 196/2003).

Capo III - Ordinamento interno: poteri e funzioni gestionali

Art. 9 – Presidente
Compiti e funzioni del Presidente sono definiti dallo Statuto all’art. 12.
Inoltre il Presidente svolge funzione di garante:
– dell’osservanza e della corretta applicazione dello Statuto e del presente Regolamento;
– del rispetto degli indirizzi culturali e scientifici del Museo;
– dell’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 – Consiglio di Amministrazione
Funzionamento e compiti del Consiglio di Amministrazione sono definiti dallo Statuto agli artt. 15 e 16. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre approva specifici regolamenti interni per le attività di gestione.

Art. 11 – Comitato Scientifico
1) Secondo quanto previsto dallo Statuto all’art. 19, punto 1, il Comitato Scientifico ed il suo Presidente sono nominati dal Consiglio d’Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione e sentito il Direttore.
2) Composizione, compiti, funzioni e modalità di convocazione del Comitato Scientifico sono definiti nell’art. 19 dello Statuto.
3) La Segreteria del Comitato, assicurata dalla Fondazione, invia le convocazioni, cura la redazione dei verbali e la trasmissione di pareri al Consiglio di Amministrazione.
4) Ai membri del Comitato Scientifico è riconosciuto, nella misura stabilita da Consiglio di Amministrazione, un compenso nella forma di: – gettone di presenza per ogni riunione, oltre alle spese di trasferta eventualmente sostenute;
– eventuale cessione forfettaria dei diritti di autore per i pareri resi e per i rapporti e documenti redatti su specifico mandato.
5) I membri che risultino assenti per più di due sedute consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti dalla loro carica dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 – Direttore
1) Il Direttore è scelto secondo criteri di competenza e di esperienza lavorativa nelle discipline attinenti alla specificità del Museo, con laurea specialistica o laurea del vecchio ordinamento nelle discipline attinenti o affini alla specificità del museo, esperienza pluriennale in ambito museale pubblico o privato o in istituti affini e conoscenza almeno della lingua inglese.
2) Compiti e funzioni del Direttore sono stabiliti dallo Statuto all’art. 17.
3) Oltre a quanto già specificato nello Statuto, il Direttore, nell’ambito dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione:
– definisce le figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività della Fondazione, la tipologia delle prestazioni, l’organizzazione del lavoro e presenta le relative proposte al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione;
– dirige e coordina il personale determinando i criteri di organizzazione del lavoro;
– partecipa alla definizione degli indirizzi scientifici e culturali del Museo;
– esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – Personale
Il personale scientifico, amministrativo e di custodia è formato dai dipendenti della Fondazione che per lo svolgimento della propria attività, e per il miglior conseguimento degli scopi istituzionali, potranno avvalersi di:
– Personale esterno in possesso dei requisiti necessari;
– Personale volontario in possesso dei requisiti di competenza tecnica e professionale nel settore museale, appartenente ad Associazioni di Volontariato riconosciute;
– Personale volontario del Servizio Civile italiano e di altri Paesi;
– Stage e Tirocini post-laurea.

Capo IV - Rapporti con il pubblico

Art. 14 – Servizi al pubblico e accesso al Museo
1) La Fondazione con il suo Museo e Centro di Documentazione (archivio e biblioteca), in quanto istituzione a servizio del territorio, dei cittadini e del pubblico, ha al centro del suo interesse il visitatore.
2) E’ garantita l’apertura al pubblico del Museo per almeno 27 ore settimanali (media annuale complessiva di circa 25h/settimana), oltre ad aperture straordinarie per eventi e/o su richiesta. L’apertura al pubblico è, inoltre, continuativa tutto l’anno, sei giorni su sette ad eccezione della chiusura nel periodo estivo e di quella per le festività invernali. Eventuali chiusure straordinarie del Museo saranno preventivamente comunicate sul sito della Fondazione www. museodelladeportazione.it. L’ingresso al Museo è gratuito. Per le visite guidate e le attività didattiche si accettano contributi.
3) Coerentemente con la sua missione la Fondazione promuove ogni iniziativa utile a favorire la conoscenza della sua storia e del suo patrimonio organizzando visite guidate, attività educative e di divulgazione, producendo materiali informativi e didattici e mettendo a disposizione di chiunque ne faccia richiesta per motivi di studio, strumenti e servizi che potranno essere predisposti a questo fine. Dedica, ogni anno, larga parte del programma di attività a progetti rivolti ai giovani.
4) La Fondazione realizza programmi adeguati a:
– Garantire l’accesso a tutte le categorie di visitatori/utenti;
– Proporre strumenti differenziati che offrano al visitatore gli elementi conoscitivi indispensabili, nonché informazioni e materiali di studio e ricerca rivolti a soddisfare differenti livelli di esigenze degli utenti.
5) La Biblioteca della Fondazione, con tre postazioni PC-Internet, è inserita nel sistema bibliotecario provinciale, rende fruibili le proprie risorse ed iniziative nella rete civica PO-NET e aderisce al prestito interbibliotecario.
6) Tutti potranno accedere al Museo secondo le modalità riportate nel presente Regolamento.
Il visitatore è tenuto comunque ad adottare un comportamento civile e rispettoso della dignità altrui. Ogni comportamento arrecante danni materiali alla struttura o danni fisici alle persone sarà perseguito in sede civile e penale, e sarà motivo di immediato allontanamento. Ogni comportamento ritenuto oltraggioso, anche della dignità del luogo, o lesivo della dignità altrui o comunque arrecante grave disturbo agli altri visitatori sarà causa di immediato allontanamento.

Art. 15 – Carta dei servizi
1) L’azione della Fondazione deve svolgersi secondo criteri di qualità, semplificazione delle procedure, informazione agli utenti. Pertanto il direttore della Fondazione è incaricato della redazione della Carta dei servizi che identifica, nell’ambito di quanto previsto dal presente regolamento, gli specifici servizi erogati.
2) La Carta dei servizi, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, sarà resa pubblica attraverso sistemi di accesso remoto (sito ecc.) e mediante distribuzione a chiunque ne chieda copia.

Art. 16 – Sito Internet
Il sito internet ufficiale della Fondazione è visitabile all’indirizzo http://www.museodelladeportazione.it.
All’interno del sito si possono trovare notizie relative agli orari di apertura e modalità di accesso, nonché approfondimenti riguardo all’attività della Fondazione ed alle sue caratteristiche.

Art. 17 – Collaborazioni, promozione e partecipazione
1) La Fondazione promuove attive collaborazioni con lo Stato, l’Unione Europea, gli enti locali e territoriali, le Università, i Centri di Documentazione, le Istituzioni e i Musei che operano, a livello nazionale e internazionale, su analoghe tematiche, con l’obiettivo di creare una rete che consenta di collegare la scala cittadina e regionale del suo raggio d’azione a una più ampia dimensione nazionale ed europea.
2) La Fondazione promuove l’informazione sulle sue attività e valorizza la partecipazione del pubblico. Promuove momenti di incontro (conferenze, lezioni, convegni, corsi ecc..) e confronto sulle sue attività e sui suoi programmi, individua forme di sostegno attivo al Museo.
3) La Fondazione coopera, anche attraverso apposite convenzioni o partecipazioni, con altri musei o enti operanti nel territorio o con musei ed enti affini per interessi tematici, con le istituzioni scolastiche in Italia o all’estero.
4)La Fondazione può inoltre contrarre con altri musei ed enti pubblici e privati accordi per la realizzazione di progetti a termine quali mostre e manifestazioni.

Art. 18 – Raccolta dati e osservazioni dei visitatori
1) Una costante attenzione viene dedicata da parte della direzione della Fondazione ai dati ricavabili dalle rilevazioni giornaliere delle presenze dei visitatori del Museo, dai tabulati mensili e dai grafici statistici annuali, per una migliore comprensione dei flussi di visitatori e degli elementi sociali che sono alla base dei comportamenti dell’utenza. La Fondazione prevede, allo scopo di affinare gli strumenti di valutazione dell’affluenza del pubblico, di procedere a breve termine all’utilizzo di un sistema di bigliettazione nonostante l’accesso gratuito.
2) Nella programmazione e nella definizione dei propri obiettivi di sviluppo, allo scopo di mantenere un rapporto costantemente aggiornato col pubblico nell’erogazione dei servizi ad esso destinati, per interpretarne con puntualità le esigenze e rispettandone le attese, la Fondazione prevede di procedere con continuità all’utilizzo di strumenti di indagine (questionario) e di attivare con regolarità sistemi di verifica diversificati, anche al fine di acquisire elementi sul gradimento degli utenti per i servizi offerti (reclami; questionari anche on line), con riferimento al rispetto degli standard di qualità stabiliti.

Capo V - Disposizioni finali

Art. 19 – Entrata in vigore e pubblicazione
1) Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione ed è pubblicato sul sito web della Fondazione.
2) Il Regolamento può essere modificato da apposite deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

Prato, 15/03/2012